Beneficiari

Data di pubblicazione:
13 Marzo 2020

Possono beneficiare degli interventi:

- i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione e i parenti di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016. Qualora il titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire degli interventi anche i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado del medesimo.

- Possono beneficiare degli interventi  i minori orfani di dipendenti o di pensionati già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali al momento del decesso.

Sono equiparati ai figli, i giovani minori affidati al titolare in virtù di affidamento familiare, per il tempo dell’affidamento, così come disciplinato dalla legge n. 184/1983 modificata dalla legge 149/2001, disposto dal servizio sociale territoriale e omologato dal Giudice tutelare, o affidamento giudiziale disposto in via autoritativa con provvedimento del Tribunale per i minorenni e, infine, affidamento preadottivo disposto dal Giudice.

Il decesso del titolare successivo alla data di presentazione della domanda non comporta la decadenza della prestazione.

La prestazione erogata in favore di coniuge del titolare, nel caso in cui intervenga successivamente lo scioglimento del vincolo coniugale, verrà mantenuta, salvo nuove nozze, nel rispetto del criterio della continuità assistenziale.

I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, disabili.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 21 Dicembre 2022